Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
I Datori di Lavoro che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l’Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all’Allegato II dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il corso è conforme all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Datori di lavoro di aziende dei settori ATECO appartenenti alla classe di rischio basso (Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08.
I contenuti del corso sono conformi all’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contenuti del percorso formativo trattati in 4 moduli.
MODULO 1. NORMATIVO – GIURIDICO
MODULO 2. GESTIONALE – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO 3. TECNICO – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4. RELAZIONALE – FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Il corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione (SPP) in azienda. Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La documentazione utilizzata dai docenti durante il “Corso per Datori di Lavoro SPP di aziende a rischio basso”, utile all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale.
I corsi per lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.
Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti.
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di salute e sicurezza del lavoro qualificati ai sensi del D.I. 6/3/2013.
Al fine di verificare l’apprendimento, saranno sottoposti ai discenti test con domande a risposta multipla, che si riterranno superati con almeno il 70% di risposte corrette. Nei corsi svolti in videoconferenza le verifiche di apprendimento sono svolte online, per mezzo della piattaforma di videoconferenza.
Per ogni partecipante al corso RSPP per datori di lavoro verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento del test finale.
Partecipare ad un corso sicurezza in Videoconferenza (FAD Sincrona) è semplice, basta una connessione ADSL, un PC o Mac dotato di microfono, uscita audio e Webcam. Anche dispositivi come Tablet o Smartphone consentono di seguire l’attività formativa in videoconferenza. Per una buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali.
Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso sicurezza in videoconferenza, l’Ente di Formazione Accreditato, invierà, attraverso il proprio sistema di formazione a distanza in Videoconferenza, un’e-mail contenente un link che permetterà di accedere, il giorno prefissato per il corso, all’aula virtuale.
I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali saranno svolti anch’essi in videoconferenza acquisendo le risposte dei partecipanti con sistemi ottici.
COME VERIFICARE L’IDENTITÀ DEI PARTECIPANTI AI CORSI IN VIDEOCONFERENZA?
Generalmente per i corsi di formazione che si svolgono con frequenza in aula è prevista una verifica dell’identità dei partecipanti che può avvenire tramite accertamento da parte del docente, ad esempio per mezzo di esibizione di un documento di riconoscimento munito di foto, come la carta d’identità.
Anche per i corsi in Videoconferenza (FAD Sincrona) è possibile procedere con le medesime modalità utilizzate in aula, ovvero esibendo un documento d’identità con foto, ma il docente dovrà verificare anche l’effettiva presenza durante l’attività formativa con l’ulteriore elemento rappresentato dal tracciamento della connessione rilevata dal sistema di videoconferenza.
Attraverso il sistema di formazione a distanza in Videoconferenza il docente potrà interagire direttamente e interattivamente con tutti gli allievi, in aula e videoconferenza.
Il sistema di videoconferenza (FAD Sincrona) permette, infatti, la comunicazione diretta e immediata tra docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale, inoltre, anche discenti in aula e partecipanti online potranno interagire fra di loro. Entrambi avranno la possibilità di sentire eventuali interventi o domande esposte al docente durante la lezione.
Altro vantaggio dei corsi di formazione in videoconferenza è l’annullamento dei costi di trasferta.
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FORMAZIONE PER ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO Clicca sull’immagine o sul titolo del corso…
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