VALUTAZIONE RISCHI |
L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e smi – Obblighi del Datore di lavoro non delegabili, individua come non delegabili da parte del Datore di lavoro le seguenti attività:
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28
b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
Tipi di rischio
Negli ambienti di lavoro si possono classificare tre categorie di rischi:
- Rischi per la sicurezza (macchine, apparecchiature, impianti, ambienti di lavoro, …): responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni (danni o menomazioni fisiche) subiti dagli addetti alle attività lavorative e legati ad un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, …). Lo studio delle cause e delle relative misure di prevenzione e protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-meccanico tra uomo e struttura-macchina-impianto, sulla base dei più moderni concetti ergonomici.
- Rischi igienico-ambientali (agenti chimici-polveri, fumi, gas; agenti fisici-rumore, vibrazioni, radiazioni; agenti biologici-virus e batteri, …): responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con eventuale insorgenza di malattie professionali, progressive nel tempo. Lo studio delle cause e delle relative misure di prevenzione e protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-ambientale tra uomo e ambiente di lavoro.
- Rischi organizzativi e psico-sociali (ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagevole, ripetitività nel lavoro, compiti non adeguati, scarsa comunicazione aziendale, …): responsabili dell’insorgenza di stress e disagio nei confronti dei lavoratori esposti.
Valutazione dei rischi
Definizioni importanti per l’elaborazione del documento:
1) PERICOLO: proprietà intrinseca di un fattore (oggetto, macchinario, attrezzatura) potenzialmente in grado di arrecare un danno;
2) RISCHIO: è la probabilità che l’evento dannoso si verifichi
Rischio = Probabilità x Danno R = P x D
Il livello di rischio relativo all’evento in esame sarà dato dal prodotto dei due fattori.
Per la loro valutazione possiamo suddividere i rischi in:
1) RISCHI DI NATURA STOCASTICA
rischi per i quali non esistono norme tecniche di riferimento e la loro valutazione consiste nell’assegnare un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed un valore alla magnitudo (gravità) del danno (scivolamento, cadute a livello, ferite, tagli e abrasioni, …)
La gravità del danno e la probabilità sono stimati dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico competente, anche sulla base di dati statistici pubblicati da enti pubblici (INAIL, ISTAT, Etc).
Il Diagramma grafico della matrice di rischio 4×4 è la seguente:
Eseguiamo alcuni esempi di valutazione di un rischio presente in una ipotetica attività:
Esempio 1) rischio Inciampo: attribuiamo alla probabilità di accadimento il valore 1 e alla gravità del danno il valore 2: Rischio totale = P x D = 1 x 2 = 2 2) rischio caduta dall’alto: attribuiamo alla probabilità di accadimento il valore 2 e alla gravità del danno il valore 2: Rischio totale = P x D = 2 x 2 = 4 |
In base al livello di rischio riscontrato nella matrice attraverso il risultato della moltiplicazione R = P x D, dovranno essere disposte le relative misure correttive seguendo la logica di cui sotto:
– Per livello di rischio 1 saranno necessarie delle Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione;
– Per livello di rischio da 2 a 3 (ovvero le caselle in verde) saranno necessarie Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine;
– Per livello di rischio da 4 a 8 ( ovvero le caselle in giallo) occorreranno Azioni correttive da programmare con urgenza;
– Per Livello di rischio da 9 a 16 (ovvero per le caselle che nel diagramma sono di colore rosso) saranno necessarie Azioni correttive immediate;
2) RISCHI DI NATURA SPECIFICA
rischi per i quali il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro rimanda a norme tecniche di riferimento (leggi, norme UNI, Linee Guida, …) e la loro valutazione – per l’inserimento in una specifica classe di rischio – deriva da opportuni algoritmi di calcolo.
Tra questi rischi: rischio rumore, rischio vibrazioni (mano/braccio e corpo intero), rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto, spinta e traino, movimenti ripetuti), rischio incendio, rischio da videoterminale, …
Valutazioni rischi specifici
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il Testo Unico Sicurezza lavoro individua le seguenti valutazioni:
Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Titolo III)
Movimentazione Manuale dei Carichi (Titolo VI)
Attrezzature munite di Videoterminali (Titolo VII)
– Esposizione al rumore (art. 190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
– Esposizione a vibrazioni (art. 202 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
– Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
– Esposizione a radiazioni ottiche (art. 216 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Sostanze pericolose (Titolo IX)
– Protezione da agenti chimici (art. 223 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
– Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (art. 236 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
– Protezione all’esposizione all’amianto (art. 249 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Esposizione ad agenti biologici (Titolo X)
Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Titolo X bis)
Protezione da atmosfere esplosive (Titolo XI)
Ai quali si aggiungono:
Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato (art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Valutazione del Rischio Incendio (art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 2 del D.M. 10/03/1998)
Finalità della valutazione dei rischi specifici
La valutazione dei rischi specifici è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, decide di adottare per ridurre – o eliminare – il rischio analizzato.
La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre (o eliminare) la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso.
La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata ad un determinato evento dannoso.