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DVR – PROCEDURE STANDARDIZZATE

 

DVR – Procedure Standardizzate – Fai da Te

 

Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa, il ddl deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e deve elaborare il d.v.r. entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il documento deve essere firmato dal Datore di Lavoro e deve avere data certa (attestabile anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato). 

Il documento, che può essere tenuto su supporto informatico e firmato digitalmente, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e reso consultabile anche dai dirigenti, dai preposti e dal r.l.s..

La valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi:

1- modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;

3- a seguito di infortuni significativi;

4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.

Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.

Le presenti indicazioni, sono state elaborate nell’ambito della collaborazione tra istituzioni pubbliche con competenze nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e parti sociali, anche in ottemperanza a quanto raccomandato dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 all’atto dell’approvazione delle procedure di cui al comma 8, lettera f) del richiamato art. 6 (“…La Commissione consultiva, a seguito dell’approvazione del documento, rileva che i soggetti pubblici competenti in materia, con il supporto dell’INAIL, debbano essere sollecitati all’elaborazione di strumenti di supporto che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici dei settori”) e forniscono istruzioni operative per favorire una corretta valutazione dei rischi e la predisposizione o la eventuale revisione del DVR e sono conformi ai contenuti del D.M. 30 novembre 2012Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008”.

Il presente documento costituisce, altresì, un modello di riferimento generale, non esaustivo di tutti i rischi, da adattare con flessibilità alla singola realtà produttiva.

 

 In Veneto, il “ Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (Co.Re.Co.) ha elaborato proprie “Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di valutazione dei rischi”, conformi alle procedure standardizzate ministeriali proponendo una metodologia e strumenti più chiari tramite il seguente siftware:

 

 SOFTWARE GRATUITO PER D.V.R. STANDARDIZZATO

 

 

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

Lo stesso schema è riportato nel file doc e pdf che è possibile scaricare cliccando sui pulsanti successivi che, conviene seguire passo passo per tutta la procedura descritta di seguito trascurando le tabelle seguenti. 

 

DOWNLOAD MODULI PER LE PROCEDURE STANDARDIZZATE.DOC

DOWNLOAD MODULI PER LE PROCEDURE STANDARDIZZATE.PDF

 

 VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI     

 

Informazioni generali sull’utilizzo dei vari moduli

 

 AzioniModuli*

(disponibili e gestibili anche in formato elettronico)

Istruzioni e supporti informativi
PASSO N. 1Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attiv ità e delle

mansioni

Descrizione generale dell’aziendaMODULO N. 1.1 

Paragrafo 4.1

Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioniMODULO N. 1.2
PASSO N. 2Individuazione dei pericoli presenti in aziendaIndividuazione dei pericoli presenti in aziendaMODULO N. 2Paragrafo 4.2
PASSO N. 3Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate·         Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.MODULO N.3

(colonne dalla n.1 alla n.3)

 

Paragrafo 4.3

·         Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).MODULO N.3

(colonna n.4)

·         Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:

 

–           in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;

–           in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

 

 

 Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione

 

Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.

 
  ·         Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuateMODULO N.3

(colonna 5)

 
PASSO N. 4Definizione del programma di miglioramento·         Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

 

·         Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure

MODULO N. 3

(colonne dalla 6 alla 8)

Paragrafo 4.4

 

*Altra eventuale documentazione da tenere a disposizione (a supporto della valutazione effettuata e, comunque, ove richiesto dalla normativa)

 

 

Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 

1.Scopo

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

 

SI APPLICA AEsclusioni
Aziende fino a 10 lavoratori

(art. 29 comma

5)

·   La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:

·   aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:

a)  aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

b)  centrali termoelettriche;

c)  impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d)  aziende per la fabbricazione ed il

deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

 SI PUO’ APPLICAREEsclusioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)·   La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:

·   aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);

·   aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma

7)

 

3.Compiti e responsabilità

 

Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.

 

COMPITIRESPONSABILITÁSOGGETTI COINVOLTI
–   Valutazione dei rischi

–  Indicazione delle misure di prevenzione e protezione

–   Programma d’attuazione

 

–   Elaborazione e aggiornamento del Documento

Datore di lavoro–   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–   Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–   Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

-Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–   eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

 

Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori

Attuazione e Gestione del programmaDatore di lavoro–       Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–     RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs.

81/08 s.m.i.

–       Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–       Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–       Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Verifica dell’attuazione del programmaDatore di lavoro–       Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–       RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs.

81/08 s.m.i.

–       Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–       Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

–       Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

 

 

1.Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

 

1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni

2) identificazione dei pericoli presenti in azienda

3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

 

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così sintetizzabili:

 

  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
  • il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute

 

Inizio procedura passo passo per la redazione

del Documento di valutazione dei rischi

 

1° Passo : Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA

 

Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell’azienda:

 

DATI AZIENDALI

  • Ragione sociale
  • Attività economica
  • Codice ATECO 2007 (facoltativo)
  • Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
  • Indirizzo della sede legale
  • Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08 m.i.)

 

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

-Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)

-Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro

-Nominativi ASPP (nomina non sempre necessaria)

-Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso (obbligatoria)

-Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione (obbligatoria)

-Nominativo del Medico Competente (ove nominato)

-Nominativo del RLS/RLSTEvidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell’art.2 comma 1 lettere d) ed e), e allegare eventualmente l’organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.

 

ALCUNI CHIARIMENTI SUL MODULO 1.1

 

Il RSPP, acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (definito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. È una figura obbligatoria ed è un consulente del datore di lavoro in materia di sicurezza che può essere interno all’organizzazione aziendale o, consulente esterno.

L’art. 34 comma 1 del d. lgs. 81/2008 stabilisce che, salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6*, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

Il comma 2 stabilisce che,. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

 

*Il Testo Unico della Sicurezza prevede che il Datore di lavoro possa ricoprire il ruolo di RSPP solo nei casi indicati dalla normativa come:

  • Aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • Aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti;
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • altre aziende fino a 200 addetti.

 

In definitiva le figure che devono essere designate dal datore di lavoro, i cui nominativi vanno inseriti nel

MODULO 1.1 sono:

oltre al Datore di lavoro:

1) Il RSPP  (Formazione minima 16 ore)

2)  L’addetto al primo soccorso  ( Formazione minima 12 ore)

3) L’addetto antincendio  (Formazione minima 4 ore)

Queste figure possono essere ricoperte contemporaneamente dal datore di lavoro (art. 34 D. Lgs. 81/2008).

 

4) Il RLS è il rappresentante dei lavoratori della sicurezza ed è una figura che viene eletta dai lavoratori per rappresentarli nell’ambito delle problematiche sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI

 

Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:

 

  • “Ciclo lavorativo/Attività”

Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.

Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo

 

  • colonna 1 – “Fasi”

Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo

 

  • colonna 2 – “Descrizione Fasi”

Descrizione sintetica di ciascuna fase

 

  • colonna 3 – “Area/Reparto /Luogo di lavoro”

Indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la fase

 

  • colonna 4 – “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti”

Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase

 

  • colonna 5- “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e Scarti di lavorazione”

Elencazione di quelle relative a ciascuna fase

 

  • colonna 6 – “Mansioni/postazioni” 1

Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

1 Ad ogni “Mansione” deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a “stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale” (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81/08); Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l’obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81/08).

 

L’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.

È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.

 

È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

 

 

Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).

Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.

Il modulo contiene:

  • colonna 1 – “Famiglia di pericoli”;
  • colonna 2 – “Pericoli”;
  • colonne 3 e 4 – Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 2;
  • colonna 5 – “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
  • colonna 6 – “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo

 

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella.

Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.

Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.

 

In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

 

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono causare un danno ai lavoratori possono essere suddivisi in tre tipologie:

  • Rischi per la salute

Sono i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici (cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili) o biologici.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dall’organizzazione del lavoro, (ad esempio, l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico). Negli ultimi anni è stato aggiunto un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore. Questi rischi  devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

 VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI 

 

Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.

Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

 

Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.

 

Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.

Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall’Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.

 

 

Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.

 

La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:

  • colonna 1 – “Area/reparto/luogo di lavoro”
  • colonna 2 – “Mansione/Postazione”
  • colonna 3 – “Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ”
  • colonna 4 – “Eventuali strumenti di supporto”
  • colonna 5 – “Misure attuate”

 

La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:

 

  • colonna 6 – “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”
  • colonna 7 – “Incaricati della realizzazione”
  • colonna 8 – “Data di attuazione delle misure di miglioramento”

 

Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.

 

Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota 1).

 

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i:

– in particolare, all’interno del DVR generale sono valutati i rischi di natura stocastica, ossia quei rischi quali scivolamento, cadute a livello, rischi meccanici, elettrocuzione ecc. per cui non esistendo norme tecniche di riferimento, l’entità del rischio viene calcolata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed alla gravità del danno. Quindi, in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

– mentre sono rimandate a relazioni/valutazioni specifiche, che fanno parte integrante del DVR, i rischi di natura specifica, come rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi, ecc., in quanto occorrono norme tecniche (standard ISO, norme UNI, Linee guida) che contemplano opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione della classe di rischio. Pertanto, laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).

In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.

  • 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento

 

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.

Completano il modulo i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).

 

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

 

Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

 

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