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Formazione in Videoconferenza

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FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

 

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 25 luglio 2012

 

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni

 

………………………………..in ordine alla parte di formazione che si svolge on line, va evidenziato come, non sempre questa  modalità riscontri la modalità e-learning;

infatti, se la formazione viene erogata per mezzo della trasmissione di lezioni “frontali” a distanza (le quali, d’altroverso, non possono essere considerate lezioni “ordinarie”), che richiedono comunque la presenza dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti e discenti), questa modalità non viene considerata formazione e-learning ma, videoconferenza sincrona.

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza………………………………………..

Pertanto, mentre nei corsi in modalità e-learning le verifiche intermedie e finali possono essere somministrate e concluse interamente in modalità telematica, nei corsi on line in videoconferenza sincrona, le verifiche finali previste in presenza, possono svolgersi anche in videoconferenza, essendo quest’ultima, equiparata alla presenza fisica. 

 

Collegati ai corsi e-learning

 

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