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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1 – PARTE TEORICA – 2 ORE

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1 – PARTE TEORICA – 2 ORE

70,00 Iva esclusa

durata ore 2

Descrizione

Le attività formative saranno erogate in presenza o, se previsto dalla normativa vigente, su piattaforma e-learning o in videoconferenza da  ente accreditato nella propria regione di competenza, con noi convenzionato per la Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

Il presente corso di formazione antincendio rispetta quanto previsto dall’allegato III del D.M. 2/9/2021  che prevede 3 tipologie di corsi di aggiornamento denominate rispettivamente 1-AGG, 2-AGG e 3-AGG.che gli addetti antincendio devono frequentare con cadenza quinquennale.

Il corso di aggiornamento per addetti antincendio, come previsto dal nuovo D.M. 2/9/21,  in una prova pratica della durata di due ore che consiste in:

  • prove di spegnimento con estintori 

Di seguito si riporta uno stralcio del decreto:

Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

3.1 Generalità
1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.

3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio

3.2.1 Generalità
1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
2. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

3.2.2 Attività di livello 3
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

3.2.3 Attività di livello 2
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

3.2.4 Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono
essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

 

Destinatari

Il presente corso aggiornamento antincendio 1-AGG si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per attività di livello 1.

Programma

Esercitazioni pratiche
– Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
– Chiarimenti sugli estintori portatili
– Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili
– Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
– Esercitazioni riguardanti l’attività di sorveglianza

 

Docenti e documentazione

Tutta la documentazione utilizzata  durante il Corso sarà fornita ai partecipanti in formato digitale.

Ricordiamo che i corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

I docenti hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio come previsto dall’art. 6 del DM 2/9/21.

Attestati di Frequenza

Per ogni partecipante al corso Aggiornamento Addetto Antincendio Livello 1 – Nuovo DM 2/9/21 che abbia frequentato totale delle ore di formazione previste e superato la verifica finale di apprendimentoverrà rilasciato un attestato di frequenza.

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