AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 3 – PARTE TEORICA – 5 ORE
160,00€ Iva esclusa
durata ore 5
Description
Le attività formative saranno erogate in presenza o, se previsto dalla normativa vigente, su piattaforma e-learning o in videoconferenza da ente accreditato, con noi convenzionato per la Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Come previsto dal nuovo D.M. 2/9/21, il corso di aggiornamento per addetti antincendio e composto da una prova teorica di cinque ore e una prova pratica di tre ore durante la quale verranno effettuate:
- prove di spegnimento con estintori
- prove pratiche complete con l’uso di naspi e idranti con erogazione di acqua
Dal 4/10/22, ai sensi del D.M. 2/9/21 gli addetti antincendio devono essere soggetti ad un aggiornamento formativo con cadenza quinquennale.
Lo stesso D.M. 2/9/21 prevede 3 tipologie di corsi di aggiornamento per addetti antincendio, denominate rispettivamente 1-AGG, 2-AGG e 3-AGG.
Di seguito si riporta uno stralcio del decreto:
Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
3.1 Generalità
1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.
3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio
3.2.1 Generalità
1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
2. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
3.2.2 Attività di livello 3
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
3.2.3 Attività di livello 2
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
3.2.4 Attività di livello 1
1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono
essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).
Destinatari
Il presente corso aggiornamento antincendio 3-AGG si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per attività di livello 3.
Programma
L’Incendio e la Prevenzione Incendi
– Principi sulla combustione
– Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
– Le sostanze estinguenti
– I rischi alle persone ed all’ambiente
– Specifiche misure di prevenzioni incendi
– Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
– L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
– L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni di presidi antincendio
Strategia antincendio (Seconda Parte)
– Misure antincendio (seconda parte):
- controllo dell’incendio
- operatività antincendio
- gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- controlli e la manutenzione
– Il piano di emergenza:
- procedure di emergenza
- procedure di allarme
- procedure di evacuazione
Esercitazioni pratiche
– Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
– Esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
– Chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
– Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale
– Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
Obiettivi
Il corso Aggiornamento Antincendio Livello 3 – Nuovo DM 2/9/21 ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 2/9/21 per attività di livello 3.
Documentazione
La documentazione utilizzata dai docenti durante il Corso “Aggiornamento Antincendio Livello 3 – Nuovo DM 2/9/21”, utile all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale.
Docenti
I docenti del corso aggiornamento addetto antincendio sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio come previsto dall’art. 6 del DM 2/9/21.
Verifica di apprendimento
Al fine di verificare l’apprendimento, saranno sottoposti ai discenti test con domande a risposta multipla, che si riterranno superati con almeno il 70% di risposte corrette.
Attestati di frequenza
Per ogni partecipante al corso Aggiornamento Antincendio Livello 3 – Nuovo DM 2/9/21 che abbia frequentato il 100% delle ore di formazione previste e superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza.