CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3 – NUOVO DM 2/9/21 – PARTE TEORICA – MODALITA’ SINCRONA – 12 ORE
240,00€ Iva esclusa
durata corso 12 ore
Il corso deve essere integrato
da una prova pratica.
Description
Le attività formative saranno erogate in presenza o, se previsto dalla normativa vigente, su piattaforma e-learning o in videoconferenza da ente accreditato, con noi convenzionato per la Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
La parte teorica prevista dal nuovo DM 2/9/21, dovrà essere integrata dalla prova pratica della durata di quattro ore nella quale verranno effettuate:
- prove di spegnimento con estintori
- prove pratiche complete con l’uso di naspi e idranti con erogazione di acqua
I lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici: dal 4/10/22 i corsi per addetti antincendio sono individuati dal DM 2/9/21 che prevede 3 livelli di formazione, denominati rispettivamente: 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR.
Per determinare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del DM 2/9/21, così da identificare il corretto livello della formazione da garantire agli addetti antincendio.
Di seguito si riporta uno stralcio del decreto:
Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
3.1 Generalità
1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.
3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio
3.2.1 Generalità
1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
2. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
3.2.2 Attività di livello 3
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
3.2.3 Attività di livello 2
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
3.2.4 Attività di livello 1
1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono
essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).
Destinatari
Il corso si rivolge agli addetti Antincendio per attività di livello 3 secondo il DM 2/9/21
Programma
L’Incendio e la Prevenzione Incendi
– Principi sulla combustione
– Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
– Le sostanze estinguenti
– I rischi alle persone ed all’ambiente
– Specifiche misure di prevenzioni incendi
– Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
– L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
– L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni di presidi antincendio
Strategia Antincendio (Prima Parte)
– Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni
– Misure antincendio (prima parte):
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- esodo
- rilevazione ed allarme
- controllo di fumi e calore
Strategia antincendio (Seconda Parte)
– Misure antincendio (seconda parte):
- controllo dell’incendio
- operatività antincendio
- gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- controlli e la manutenzione
– Il piano di emergenza:
- procedure di emergenza
- procedure di allarme
- procedure di evacuazione
Esercitazioni pratiche
– Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi
– Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale (tra cui maschere, autoprotettore, tute)
– Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi
– Presa visione del registro antincendio
– Chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
Obiettivi
Il corso per addetto Antincendio Livello 3 – Nuovo DM 2/9/21 ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal DM 2/9/21 per attività di Livello 3.
Documentazione
La documentazione utilizzata dai docenti durante il Corso Addetto Antincendio Livello 3 – Nuovo DM 2/9/21, utile all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale.
Ricordiamo che i corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.
Docenti
I docenti del corso antincendio livello 3 sono esperti in materia di prevenzione e protezione dagli incendi e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio come previsto dall’art. 6 del DM 2/9/21.
Verifica di apprendimento
Al fine di verificare l’apprendimento, saranno sottoposti ai discenti test con domande a risposta multipla, che si riterranno superati con almeno il 70% di risposte corrette.
Si ricorda che i lavoratori addetti all’emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell’allegato IV del DM 2/9/21 dovranno successivamente al corso effettuare l’esame al Comando dei VVF competente territorialmente al fine di conseguire l’idoneità tecnica degli Addetti al Servizio Antincendio di cui all’articolo 3 della Decreto-Legge n. 512 del 01/10/96.
Attestati di frequenza
Per ogni partecipante al corso “Antincendio Livello 3 – Nuovo DM 2/9/21” che abbia frequentato il 100% delle ore di formazione previste e superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza.