L’ATTESTATO SULLA FORMAZIONE E-LEARNING IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E’ VALIDO SOLO SE IL CORSO DI FORMAZIONE RISPETTA LE SEGUENTI REGOLE. |
Allegato II
ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/2016
REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ’ E-LEARNING
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO |
Il soggetto formatore del corso dovrà:
– essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell’allegato A;
– essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS Learning Management System);
– garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
– garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO |
ll soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
– lo svolgimento ed il completamento delle attivita didattiche di ciascun utente;
– la partecipazione attiva del discente;
– la tracciabilità di ogni attivita svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
– la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unita didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
– la regolarità e ia progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
– le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) (“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
ll soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, Ia profilazione d’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.
C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA |
Responsabile/coordinatore scientifico del corso:
profilo professionale che cura l’articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Mentor/tutor di contenuto:
figura professionale di esperto dei contenuti – in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
Tutor di processo:
figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attivita relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
Sviluppatore della piattaforma:
profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell’ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attivita di gestione tecnica della piattaforma (LMS).
D. DOCUMENTAZIONE |
Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:
1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unita didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica; )
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, offline) e gli Strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/Coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello Sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unita didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
6) le modalità di iscrizione e di profilazione e Ie credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8) le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unita didattiche);
10) le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale.
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all’atto dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti.
L’organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati. ll soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.